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Le
responsabilità dei motori di ricerca
del Dott. Marco Masieri
www.consulentelegaleinformatico.it
I motori di ricerca sono data-base che indicizzano i testi sulla rete e
offrono agli utenti un accesso per la consultazione. Essi pertanto
organizzano le informazioni estratte dalla rete Internet attraverso appositi
softwares (in particolare gli spiders) e le offrono agli utenti così
organizzate.
In particolare è importante sottolineare che l’indicizzazione operata dal
motore di ricerca non è frutto di un procedimento selettivo volontario ma
bensì automatico, in quanto i testi vengono indicizzati attraverso
l’utilizzazione di un programma che segue i link delle pagine web e consente
di individuare tutti i documenti di testo che incontra. Tale indicizzazione
potrà inoltre essere completata dai vari gestori dei siti che hanno la
facoltà di indicare delle parole chiave (i meta tags) attraverso le quali il
programma utilizzato dal motore di ricerca sarà in grado di rendere ancor
più completa l’indicizzazione.
Pertanto in sintesi il motore di ricerca può considerarsi un data-base che
indicizza i testi presenti in rete attraverso appositi software. A fronte di
tali caratteristiche tecniche è opportuno rilevare come i motori di ricerca,
consentendo agli utenti della rete di accedere ai più svariati materiali
attraverso un reperimento automatico dei documenti ipertestuali, si pongono
inevitabilmente al centro di alcune rilevanti problematiche giuridiche.
Di recente il Garante italiano della Privacy è intervenuto proprio
in relazione alle informazioni fornite dai motori di ricerca, stabilendo
che, decorso un congruo periodo di tempo, non possono più costituire
oggetto di indicizzazione informazioni relative a condanne e
sanzioni. In particolare la decisione è stata adottata sulla base di un
ricorso presentato da un operatore pubblicitario che lamentava il fatto che
una sentenza di condanna emessa nei suoi confronti alcuni anni prima, e
contenuta nel sito di un Ente pubblico, difficilmente sarebbe stata
dimenticata proprio a causa delle indicizzazioni operate dai motori di
ricerca che consentivano agli utenti di risalire a tale notizia attraverso
il solo nominativo del ricorrente. Il Garante ha stabilito l’obbligo per
l’ente di spostare l’informazione sulla condanna in una parte specifica del
sito non più indicizzabile dai motori di ricerca, rendendola pertanto
ugualmente disponibile, ma sottraendola ad un’eccessiva rintracciabilità da
parte dell’utenza.
Un tale intervento era già stato preannunciato dalla Autorità Garante per la
protezione dei dati personali al fine di tutelare nei confronti delle
modalità di funzionamento dei motori di ricerca il cosiddetto diritto
all’oblio, ossia il diritto di ciascuno, riconosciuto dal Codice dei
dati personali, ad essere dimenticato nella sfera pubblica in ordine a fatti
accaduti da alcuni anni. Ma alla luce di questa pronuncia e della normativa
vigente, quali responsabilità sono addebitabili ai motori di ricerca in
relazione al loro modo di operare nella rete?
In proposito è indubbio che la responsabilità civile e penale si configurerà
ogni qualvolta il motore di ricerca ponga in essere una violazione diretta
di una norma in relazione all’attività posta in essere (come ad esempio
accade nell’ipotesi della violazione di un altro marchio oppure quando
svolge nei confronti del pubblico attività finanziaria abusiva). Si tratta
in altri termini della responsabilità che grava su chiunque per fatto
proprio. Tuttavia ben più complesso è stabilire quando il motore di ricerca
possa rispondere dell’illiceità dei documenti ipertestuali oggetto della
indicizzazione effettuata.
Sotto tale profilo si può ritenere che il motore di ricerca non possa
rispondere dell’illiceità delle pagine web indicizzate poiché a fronte
dell’automaticità di reperimento delle informazioni rimarrà necessariamente
estraneo all’attività illecita posta in essere da terzi. Tutto ciò trova
conferma alla luce del recente decreto legislativo n. 70 del 2003 attuativo
della direttiva comunitaria n. 31 del 2000, il quale non prevede a carico
dei providers alcun obbligo preventivo di sorveglianza sulle informazioni
trasmesse o memorizzate. Del resto in linea generale l’assenza di un
controllo nella fase di indicizzazione è complementare al funzionamento
stesso del motore di ricerca che per sua natura ha l’obiettivo di offrire
agli utenti della rete un’informazione il più possibile esaustiva.
Tuttavia recentemente alcuni dei principali motori di ricerca presenti in
rete hanno cercato di introdurre alcune forme di controllo a livello
di fase di indicizzazione. In particolare in Germania i grandi motori di
ricerca hanno accettato di eliminare dai loro risultati tutti i siti di
contenuto illegale adottando tale regola all’interno di un codice di buona
condotta redatto dall’associazione di autoregolamentazione volontaria dei
servizi multimediali FSM, organismo non governativo nato nel 1997 e
legittimato a ricevere i reclami dei navigatori Internet tedeschi in merito
a siti a contenuto illegale.
Tutto ciò è sicuramente utile, tuttavia è legittimo dubitare che tali tipi
di accordo avranno consistente efficacia ove non prevedano un continuo e
rapido aggiornamento dei siti da censurare, poiché nulla impedisce ai
diversi proprietari dei siti di modificarne i contenuti e le parole chiave
per sfuggire alla censura attuata dai motori di ricerca nella fase di
indicizzazione. Sotto altro profilo, diversamente sarà configurabile una
responsabilità ove il motore di ricerca consenta, attraverso la propria
memorizzazione temporanea, di rendere fruibili all’utente pagine web
illecite non più esistenti nei rispettivi siti e dagli stessi rimosse. In
tale circostanza, infatti, il motore di ricerca diviene l’unico responsabile
del contenuto illecito richiamato.
Sotto quest’ultimo aspetto il legislatore all’art. 15 del richiamato decreto
ha, infatti, previsto per i providers, che svolgono attività di
memorizzazione temporanea, l’obbligo di agire per rimuovere e disabilitare
l’accesso alle informazioni che siano state rimosse dal luogo dove si
trovavano originariamente o il cui accesso è stato disabilitato o che un
organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa ne ha disposto la
rimozione o la disabilitazione.
Pertanto sarà onere del motore di ricerca agire prontamente a posteriori
ove venga a conoscenza della illiceità di documenti ipertestuali
temporaneamente memorizzati. In proposito il Presidente del Tribunale di
Parigi non ha ritenuto responsabile una società proprietaria di un motore di
ricerca per aver inserito tra i siti indicizzati un sito lesivo della
dignità e onorabilità di un utente, proprio a fronte del fatto che detta
società si è prontamente mossa eliminando a posteriori all’interno del
data-base ogni riferimento al sito contestato.
Infine, a conclusione dell’esame relativo alle diverse problematiche
giuridiche connesse al funzionamento di un motore di ricerca, è opportuno
valutare se e quando quest’ultimo possa incorrere nella violazione del
copyright relativo ai documenti ipertestuali oggetto di indicizzazione. A
tal fine occorre distinguere a seconda del tipo di collegamento (il link)
utilizzato dal motore di ricerca. Pertanto ove per rappresentare il link
si utilizzi materiale protetto da copyright senza il consenso del titolare
si incorrerà nella violazione del diritto d’autore. Diversamente nessuna
violazione sarà configurabile ove il link venga semplicemente utilizzato in
quanto collegamento, poiché il contenuto del sito linkato non viene copiato
per effetto del link sul sito linkante ma viene copiato soltanto sul
computer dell’utente dietro istruzione del browser. In ogni caso, al fine di
evitare qualsiasi responsabilità per violazione del diritto d’autore, come
espressamente previsto dall’articolo 15 del d. lgs n. 70 del 2003, il motore
di ricerca dovrà indicizzare le informazioni senza apporvi alcuna modifica.
Dovrà inoltre, secondo quanto stabilito da detta norma, conformarsi alle
condizioni previste per l’accesso alle informazioni, conformarsi alle norme
di aggiornamento delle informazioni e non interferire con l’utilizzo lecito
della tecnologia utilizzata in rete per ottenere dati sull’impiego delle
informazioni.
In conclusione preme sottolineare che il legislatore nel fissare tali doveri
ha pedissequamente tradotto, senza interpretarne il significato, le
previsioni contenute all’interno della direttiva comunitaria. Sarà, infatti,
difficilmente immaginabile la possibilità di dimostrare che un fornitore, e
nel nostro caso un motore di ricerca, si sia o meno conformato alle norme di
aggiornamento delle informazioni oppure abbia o non abbia interferito con
l’uso lecito della tecnologia.
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