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 Vietato l'utilizzo nei metatag dei marchi dei concorrenti

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Inibitoria all'uso di meta-tag contenenti segni distintivi di concorrenti
Tribunale di Ancona, ordinanza 24.03.2003 - Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Adolfo Pesaresi

 

metatagIl Tribunale di Ancona, con ordinanza di urgenza del 24.03.2003, ha inibito ad una società di utilizzare il marchio di altra impresa quale “meta tag” per indirizzare utenti verso i propri siti web.

I meta tag sono parole chiavi, codificate nel linguaggio html e non immediatamente visibili sulla pagina web che i motori di ricerca possono utilizzare per individuare ed indicizzare i vari siti presenti sulla rete.

Il Giudice ha quindi ordinato ex 700 c.p.c. alla convenuta di eliminare ogni riferimento dal codice html relativo sia alla denominazione, sia ai prodotti della convenuta.

A corredo della breve ordinanza si pubblica, per il migliore inquadramento dei fatti, il ricorso presentato.


TRIBUNALE DI ANCONA

IL Giudice designato

Letto il ricorso prodotto dalla ****** S.r.l.;

dato atto della mancata costituzione della società intimata;

rilevato che sussistono le condizioni postulate dall'art 700 c.p.c, emergendo, dalla prodotta documentazione, elementi significativi della denunciata violazione delle regole che presiedono alla disciplina della attività d'impresa, vuoi sul piano della confusione tra i prodotti della ******** e quelli, protetti dal marchio ***************, collocati dalla società istante, vuoi sul piano della violazione delle prerogative del titolare del suddetto marchio, avvalendosi la società evocata, quale ''meta tag" di parole che operano richiamo al segno distintivo **********, ovvero a parte del logo, ingenerando quindi confusione, nei soggetti che accedono alla rete, tra i prodotti sopra indicati, e non consentita sovrapposizione di segno distintivo, risultando avviata la ricerca, ancorché indirizzata al marchio di pertinenza della ricorrente, a siti della ********

ritenuto di dover pertanto disporre nei sensi auspicati dalla società ricorrente, laddove resta precluso, nella presente sede cautelare, accollare sanzioni per l'eventuale inottemperanza, esulando siffatto profilo dall'ambito anticipatorio proprio dell'invocato provvedimento di urgenza;

P. Q. M.

Visto l'art. 700 c.p.c ,

in accoglimento del ricorso, ordina alla *********** di eliminare immediatamente il riferimento ********** dal sorgente delle pagine Htlm ************ e da tutte le altre eventuali pagine web poste entro il dominio di pertinenza della *********** S.n.c. e contenenti il nome della società istante, ovvero qualsiasi riferimento al nome stesso o ai prodotti di pertinenza della medesima società.

Fissa termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.

Ancona 24 marzo 2003.


TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

La …….. S.R.L., con sede in Ancona, Via ………………, in persona del legale rappresentante sig. ………………, rappresentata e difesa, per delega a margine del presente atto, dall’avv. Adolfo Pesaresi, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Ancona, C.so Stamira n. 40

ESPONE

quanto segue.

La ricorrente, che produce e commercializza abiti da cerimonia di alta moda quale licenziataria del marchio registrato “………………..” (doc. 1), ha recentemente appurato che avviando la ricerca del sito della propria azienda con il motore di ricerca “Google”, appariva come primo risultato: “LE SPOSE DI ………………. non vendiamo , ma i nostri abiti sono simili e costano molto molto meno. .. abiti in DUE PEZZI 499,-. AVANTI. HOME. ... www……………………………………………–…”

Attualmente la stessa ricerca produce i seguenti risultati, nella sostanza, identici ai precedenti:

Terzo risultato:
”……………………………………………Da noi paghi solo Euro 499.00 599.00 699.00 799.00 899.00 999.00 . ... AVANTI. ACCESSORI. HOME. ...
www.vestitisposa.it/abiti_in_due_pezzi499,-.htm - 12k -
Copia cache - Pagine simili

Nono risultato:

Le spose di non vendiamo . . . .... Non trovi niente che ti piace ? Creiamo ogni tipo di abito in base aituoi desideri. La nostra Stilista Cristina disegnerà per te . . . ... www……………………………………………Copia cache - Pagine simili “.

Allo stesso modo, avviando i motori di ricerca “Lycos”ed “Arianna”, digitando la ricerca “Le ……………..” si ottengono risultati che conducono direttamente al sito di pertinenza della ………………………………….., con sede …………………………….. (docc. 2-3).

Tale indebito utilizzo del nome della ricorrente é illegittimo, in quanto non autorizzato e dannoso poiché lesivo dell’immagine dell’azienda ed idoneo a sviare la clientela, essendo anche ingannevole. L’espressa affermazione circa la somiglianza degli abiti prodotti a quelli della …….. Srl costituisce anche palese violazione della normativa in tema di marchio nonché violazione della normativa nazionale ed internazionale in tema di pubblicità.

Un caso del tutto simile al presente è stato oggetto della notissima pronuncia del Giudice Designato presso il Tribunale di Roma, dr. De Masi, in data 18/1/2001 (doc. 4), in materia di “Meta-Tag”.

Come argomentato dal Giudice, “con il termine meta-tag si fa riferimento a quelle parole chiavi, codificate nel linguaggio della rete - html - e non immediatamente visibili sulla pagina web che i motori di ricerca utilizzano per individuare ed indicizzare i vari siti presenti sulla rete”.
Il caso indicato riguarda il settore assicurativo, ma il meccanismo é del tutto simile alla fattispecie, in quanto consistente nell’indebito utilizzo da parte della società resistente del nominativo “Le Spose di Cristina” per far affluire nel proprio sito tutti le persone che ricercano la società istante, ben più nota.

L'uso di meta-tag è certamente illecito per il nostro ordinamento. 

Nella condotta avversaria è in primo luogo ravvisabile un atto di concorrenza sleale per confusione vietato ex art. 2598 c.c., trattandosi di imprenditore che svolge attività concorrenziale alla ricorrente.

OMISSISS

Allo stesso modo si sono pronunciati anche altri Giudici, quali il Tribunale di Milano, con sentenza 9 febbraio 2002: “In sintesi: L'utilizzazione del termine oggetto di diritti altrui come meta-tag integra l'illecito di concorrenza sleale per contrarietà alla correttezza professionale in quanto determina un'interferenza ripetuta e costante nell'attività promozionale del concorrente”.

Il Tribunale Napoli 28, con sentenza del dicembre 2001, ha affermato che “la registrazione su Internet come nome a dominio di un marchio protetto e l'uso di quest'ultimo all'interno di meta tags o di pagine web da parte del non titolare per uno scopo commerciale e promozionale integrano una condotta illecita che rientra nella concorrenza sleale, di cui il provider deve rispondere come corresponsabile, qualora esista già la conoscenza dell'abuso ed il provider stesso non intervenga per eliminarlo”.

OMISSISS

Stante la gravità dei danni subiti e subendi, in relazione al fraudolento accostamento ai prodotti venduti dalla ……..Srl, ma a prezzi più bassi e la palese usurpazione degli spazi dei motori di ricerca più importanti, si chiede che l’Ill.mo Sig. G. Des. imponga alla resistente una penale in denaro per ciascun giorno di ritardo nell’adempimento dell’emanando provvedimento e idonea pubblicità sulla rete Internet.

* * * *

Pertanto, la …….. Srl, come in epigrafe rappresentata e domiciliata

CHIEDE

che l’Ill.mo Giudice Designato, stante l’urgenza, voglia ordinare alla ……………………………………………………………………………, con decreto “inaudita altera parte”, di eliminare immediatamente il riferimento “………………..” dal sorgente delle pagine Htlm……………...it e da tutte le altre eventuali ulteriori pagine web poste entro il dominio di pertinenza della ……………. contenenti il nome della ricorrente o qualsiasi riferimento allo stesso o ai prodotti di sua pertinenza, imponendo alla società resistente il pagamento della somma di € 3.000,00, o quella diversa ritenuta equa, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento all’ordine predetto e disponendo idonea pubblicità del presente provvedimento sulla rete “Internet” e su riviste specializzate a spese della società avversaria.

Si allega in copia:

omississ

Ancona, lì 28/1/2003

Avv. Adolfo Pesaresi

 

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