TRIBUNALE DI ANCONA
IL Giudice designato
Letto il ricorso prodotto dalla ****** S.r.l.;
dato atto della mancata costituzione della società intimata;
rilevato che sussistono le condizioni postulate dall'art 700 c.p.c,
emergendo, dalla prodotta documentazione, elementi significativi della
denunciata violazione delle regole che presiedono alla disciplina della
attività d'impresa, vuoi sul piano della confusione tra i prodotti della
******** e quelli, protetti dal marchio ***************, collocati dalla
società istante, vuoi sul piano della violazione delle prerogative del
titolare del suddetto marchio, avvalendosi la società evocata, quale ''meta
tag" di parole che operano richiamo al segno distintivo **********, ovvero a
parte del logo, ingenerando quindi confusione, nei soggetti che accedono
alla rete, tra i prodotti sopra indicati, e non consentita sovrapposizione
di segno distintivo, risultando avviata la ricerca, ancorché indirizzata al
marchio di pertinenza della ricorrente, a siti della ********
ritenuto di dover pertanto disporre nei sensi auspicati dalla società
ricorrente, laddove resta precluso, nella presente sede cautelare, accollare
sanzioni per l'eventuale inottemperanza, esulando siffatto profilo
dall'ambito anticipatorio proprio dell'invocato provvedimento di urgenza;
P. Q. M.
Visto l'art. 700 c.p.c ,
in
accoglimento del ricorso, ordina alla *********** di eliminare
immediatamente il riferimento ********** dal sorgente delle pagine Htlm
************ e da tutte le altre eventuali pagine web poste entro il dominio
di pertinenza della *********** S.n.c. e contenenti il nome della società
istante, ovvero qualsiasi riferimento al nome stesso o ai prodotti di
pertinenza della medesima società.
Fissa termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza
per l'inizio del giudizio di merito.
Ancona 24 marzo 2003.
TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.
La
…….. S.R.L., con sede in Ancona, Via ………………, in persona del legale
rappresentante sig. ………………, rappresentata e difesa, per delega a margine del
presente atto, dall’avv. Adolfo Pesaresi, elettivamente domiciliata presso
il suo studio, sito in Ancona, C.so Stamira n. 40
ESPONE
quanto segue.
La
ricorrente, che produce e commercializza abiti da cerimonia di alta moda
quale licenziataria del marchio registrato “………………..” (doc. 1), ha
recentemente appurato che avviando la ricerca del sito della propria azienda
con il motore di ricerca “Google”, appariva come primo risultato: “LE
SPOSE DI ………………. non vendiamo , ma i nostri abiti sono simili e
costano molto molto meno. .. abiti in DUE PEZZI 499,-. AVANTI. HOME.
... www……………………………………………–…”
Attualmente la stessa ricerca produce i seguenti risultati, nella sostanza,
identici ai precedenti:
Terzo risultato:
”……………………………………………Da noi paghi solo Euro 499.00 599.00 699.00
799.00 899.00 999.00 . ... AVANTI. ACCESSORI. HOME. ...
www.vestitisposa.it/abiti_in_due_pezzi499,-.htm - 12k -
Copia cache -
Pagine simili”
Nono risultato:
“Le
spose di non vendiamo . . . .... Non trovi niente che ti
piace ? Creiamo ogni tipo di abito in base aituoi desideri. La nostra
Stilista Cristina disegnerà per te . . . ... www……………………………………………Copia
cache -
Pagine simili “.
Allo stesso modo, avviando i motori di ricerca “Lycos”ed “Arianna”,
digitando la ricerca “Le ……………..” si ottengono risultati che conducono
direttamente al sito di pertinenza della ………………………………….., con sede
…………………………….. (docc. 2-3).
Tale indebito utilizzo del nome della ricorrente é illegittimo, in quanto
non autorizzato e dannoso poiché lesivo dell’immagine dell’azienda ed idoneo
a sviare la clientela, essendo anche ingannevole. L’espressa affermazione
circa la somiglianza degli abiti prodotti a quelli della …….. Srl
costituisce anche palese violazione della normativa in tema di marchio
nonché violazione della normativa nazionale ed internazionale in tema di
pubblicità.
Un
caso del tutto simile al presente è stato oggetto della notissima pronuncia
del Giudice Designato presso il Tribunale di Roma, dr. De Masi, in data
18/1/2001 (doc. 4), in materia di “Meta-Tag”.
Come argomentato dal Giudice, “con il termine meta-tag si fa riferimento
a quelle parole chiavi, codificate nel linguaggio della rete - html - e non
immediatamente visibili sulla pagina web che i motori di ricerca utilizzano
per individuare ed indicizzare i vari siti presenti sulla rete”.
Il caso indicato riguarda il settore assicurativo, ma il meccanismo é
del tutto simile alla fattispecie, in quanto consistente nell’indebito
utilizzo da parte della società resistente del nominativo “Le Spose di
Cristina” per far affluire nel proprio sito tutti le persone che ricercano
la società istante, ben più nota.
L'uso di meta-tag è certamente illecito per il nostro ordinamento.
Nella condotta avversaria è in primo luogo ravvisabile un atto di
concorrenza sleale per confusione vietato ex art. 2598 c.c., trattandosi di
imprenditore che svolge attività concorrenziale alla ricorrente.
OMISSISS
Allo stesso modo si sono pronunciati anche altri Giudici,
quali il Tribunale di Milano, con sentenza 9 febbraio 2002:
“In sintesi: L'utilizzazione del termine oggetto di diritti
altrui come meta-tag integra l'illecito di concorrenza sleale per
contrarietà alla correttezza professionale in quanto determina
un'interferenza ripetuta e costante nell'attività promozionale del
concorrente”.
Il Tribunale Napoli 28, con sentenza del dicembre 2001, ha
affermato che “la registrazione su Internet come nome a dominio di un
marchio protetto e l'uso di quest'ultimo all'interno di meta tags o di
pagine web da parte del non titolare per uno scopo commerciale e
promozionale integrano una condotta illecita che rientra nella
concorrenza sleale, di cui il
provider deve rispondere come corresponsabile, qualora esista già la
conoscenza dell'abuso ed il provider stesso non intervenga per eliminarlo”.
OMISSISS
Stante la gravità dei danni subiti e subendi, in relazione al fraudolento
accostamento ai prodotti venduti dalla ……..Srl, ma a prezzi più bassi e la
palese usurpazione degli spazi dei motori di ricerca più importanti, si
chiede che l’Ill.mo Sig. G. Des. imponga alla resistente una penale in
denaro per ciascun giorno di ritardo nell’adempimento dell’emanando
provvedimento e idonea pubblicità sulla rete Internet.
* * * *
Pertanto, la …….. Srl, come in epigrafe rappresentata e domiciliata
CHIEDE
che
l’Ill.mo Giudice Designato, stante l’urgenza, voglia ordinare alla
……………………………………………………………………………, con decreto “inaudita altera parte”, di
eliminare immediatamente il riferimento “………………..” dal sorgente delle pagine
Htlm……………...it e da tutte le altre eventuali ulteriori pagine web poste
entro il dominio di pertinenza della ……………. contenenti il nome della
ricorrente o qualsiasi riferimento allo stesso o ai prodotti di sua
pertinenza, imponendo alla società resistente il pagamento della somma di €
3.000,00, o quella diversa ritenuta equa, per ogni giorno di ritardo
nell’adempimento all’ordine predetto e disponendo idonea pubblicità del
presente provvedimento sulla rete “Internet” e su riviste specializzate a
spese della società avversaria.
Si
allega in copia:
omississ
Ancona, lì 28/1/2003
Avv. Adolfo Pesaresi
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I meta tag sono parole chiavi, codificate nel linguaggio html e non immediatamente visibili sulla pagina web che i motori di ricerca possono utilizzare per individuare ed indicizzare i vari siti presenti sulla rete.
Il Giudice ha quindi ordinato ex 700 c.p.c. alla convenuta di eliminare ogni riferimento dal codice html relativo sia alla denominazione, sia ai prodotti della convenuta.
A corredo della breve ordinanza si pubblica, per il migliore inquadramento dei fatti, il ricorso presentato.