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Il caso Armani: storia di marchi registrati e
assegnazione del dominio
di Marco
Allen

Si
va all'appello. Luca Armani, artigiano di Bergamo, a
cui il tribunale della città lombarda ha sottratto
il dominio Armani.it per attribuirlo alla
multinazionale della moda Giorgio Armani spa, non si
rassegna.
Il diritto al nome del piccolo imprenditore (che nel
sito Rmani.it ha pubblicato integralmente la
sentenza), è stato giudicato come "soccombente" di
fronte al diritto della Armani spa. La vicenda ha
sicuramente degli interessanti risvolti sia da un
punto di vista giuridico, sia sotto l'aspetto della
comunicazione online, sia a livello civile.
I diritti e le questioni in ballo evidenziati dal
caso Armani sono importanti. Il dominio internet e
la sua assegnazione infatti è regolamentato, sia si
tratti di imprese, sia per i cittadini. Nel caso
delle imprese si tratta principalmente del
diritto di marchio, mentre nel caso delle
persone si tratta di diritti fondamentali, sanciti
costituzionalmente, in particolare il diritto di
libertà di espressione. Sotto un profilo più
pratico, inoltre, la sentenza rappresenta un
precedente che potrebbe avere una rilevanza per
molti piccoli imprenditori o artigiani con un nome
corrispondente a quello di un'azienda con marchio
registrato.
La storia.
Il signor Luca Armani, titolare di
un piccolo timbrificio, aveva registrato il suo
dominio Armani.it nel 1997 e lo aveva utilizzato per
promozionare online la sua azienda. L'anno
successivo il signor Armani scopre di essere stato
portato in giudizio dall'omonima multinazionale che
oltre a reclamare il proprio diritto al possesso del
dominio chiede un risarcimento danni di ben 300.000
euro.
Le accuse dei legali della casa di moda sui danni
subiti sono palesemente senza fondamento. Il giudice di Bergamo
decide di non accogliere le richieste di
risarcimento ma da ragione per quel che riguarda il
dominio e la sua attribuzione alla Armani spa.
I legali dell'artigiano bergamasco hanno evidenziato
come sia impossibile che l'utilizzo del
dominio Armani.it da parte del timbrificio possa
aver creato confusione nei consumatori. Ma né queste ragioni, né il principio del "first come first served"
proprio dell'assegnazione dei domini internet sono
stati però sufficienti, nella valutazione del
giudice, a prevalere sulla normativa "Marchi": "l'uso di un nome a
dominio su Internet corrispondente ad un marchio
registrato altrui va considerato lesivo del diritto
di esclusiva spettante al titolare del marchio ex
articolo 1 della legge Marchi".
Ma le motivazioni addotte sembrano porre un'altra
condizione perché si possa configurare la prevalenza
del diritto di marchio su quello al nome in caso di
conflitto sull'attribuzione: "al conflitto tra
domain name e marchio debbono applicarsi le norme
che disciplinano i conflitti tra segni distintivi;
ne deriva altresì che il titolare del marchio può
opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale o
simile al proprio segno distintivo se, a causa
dell'identità o affinità fra prodotti e servizi,
possa crearsi un rischio di confusione" ed
effettivamente la possibilità di confondere il sito
del timbrificio con quello del produttore di moda appare abbastanza
improbabile.
Stiamo a vedere che accade...
Approfondimenti e
aggiornamenti in
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