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Il caso Armani: storia di marchi registrati e assegnazione del dominio
di Marco Allen

Si va all'appello. Luca Armani, artigiano di Bergamo, a cui il tribunale della città lombarda ha sottratto il dominio Armani.it per attribuirlo alla multinazionale della moda Giorgio Armani spa, non si rassegna.

Il diritto al nome del piccolo imprenditore (che nel sito Rmani.it ha pubblicato integralmente la sentenza), è stato giudicato come "soccombente" di fronte al diritto della Armani spa. La vicenda ha sicuramente degli interessanti risvolti sia da un punto di vista giuridico, sia sotto l'aspetto della comunicazione online, sia a livello civile.

I diritti e le questioni in ballo evidenziati dal caso Armani sono importanti. Il dominio internet e la sua assegnazione infatti è regolamentato, sia si tratti di imprese, sia per i cittadini. Nel caso delle imprese si tratta principalmente del diritto di marchio, mentre nel caso delle persone si tratta di diritti fondamentali, sanciti costituzionalmente, in particolare il diritto di libertà di espressione. Sotto un profilo più pratico, inoltre, la sentenza rappresenta un precedente che potrebbe avere una rilevanza per molti piccoli imprenditori o artigiani con un nome corrispondente a quello di un'azienda con marchio registrato.

La storia.

Il signor Luca Armani, titolare di un piccolo timbrificio, aveva registrato il suo dominio Armani.it nel 1997 e lo aveva utilizzato per promozionare online la sua azienda. L'anno successivo il signor Armani scopre di essere stato portato in giudizio dall'omonima multinazionale che oltre a reclamare il proprio diritto al possesso del dominio chiede un risarcimento danni di ben 300.000 euro.

Le accuse dei legali della casa di moda sui danni subiti sono palesemente senza fondamento. Il giudice di Bergamo decide di non accogliere le richieste di risarcimento ma da ragione per quel che riguarda il dominio e la sua attribuzione alla  Armani spa. I legali dell'artigiano bergamasco hanno evidenziato come sia impossibile che l'utilizzo del dominio Armani.it da parte del timbrificio possa aver creato confusione nei consumatori. Ma né queste ragioni, né il principio del "first come first served" proprio dell'assegnazione dei domini internet sono stati però sufficienti, nella valutazione del giudice, a prevalere sulla normativa "Marchi": "l'uso di un nome a dominio su Internet corrispondente ad un marchio registrato altrui va considerato lesivo del diritto di esclusiva spettante al titolare del marchio ex articolo 1 della legge Marchi".

Ma le motivazioni addotte sembrano porre un'altra condizione perché si possa configurare la prevalenza del diritto di marchio su quello al nome in caso di conflitto sull'attribuzione: "al conflitto tra domain name e marchio debbono applicarsi le norme che disciplinano i conflitti tra segni distintivi; ne deriva altresì che il titolare del marchio può opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale o simile al proprio segno distintivo se, a causa dell'identità o affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di confusione" ed effettivamente la possibilità di confondere il sito del timbrificio con quello del produttore di moda appare abbastanza improbabile.

Stiamo a vedere che accade...

Approfondimenti e aggiornamenti in http://punto-informatico.it/p.asp?i=44815

 

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