Gli indirizzi di posta elettronica presenti su
Internet sono pubblici?
di Adriana
Galgano e Eugenio La Mesa
www.salesware.it
L'utilizzo
della posta elettronica come veicolo
pubblicitario/promozionale è disciplinato in
Italia dalla legge 675/96.
La legge 675/96 non richiede, per il primo
invio, la richiesta del consenso qualora il
dato sia pubblico. L'articolo 12 (Casi di
esclusione del consenso) recita infatti al punto
c):
Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
c) riguarda dati provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque.
Quindi per la legge 675/96 è lecito un primo invio
senza consenso se l'indirizzo di posta
elettronica è pubblico.
In base a questo articolo si potrebbe facilmente
supporre che gli indirizzi di email presenti su
Internet siano pubblici e che quindi
sia possibile utilizzarli senza avere avuto
il preventivo consenso.
Questa supposizione è in realtà completamente
errata. Il Garante ha infatti chiarito in diverse
occasioni che gli
indirizzi di posta elettronica presenti su
Internet non possono essere assolutamente
considerati pubblici come invece sono
quelli presenti, ad esempio, sulle pagine
gialle o sugli elenchi telefonici.
La
prima decisione in merito risale all'11
gennaio 2001 ed è stata presa in relazione
alle segnalazioni ricevute da cittadini che si
erano visti recapitare email non richieste
dall'Associazione politica nazionale Lista Marco
Pannella. In questa decisione il Garante
chiarisce che gli indirizzi di posta
elettronica presenti su Internet non possono
essere considerati pubblici. Tale decisione
recita infatti al punto 2 della premessa:
"La previsione
contenuta nella citata lettera c) non si
riferisce a qualunque dato personale che sia di
fatto consultabile da una pluralità di persone,
ma ai soli dati personali che oltre ad essere
desunti da registri, elenchi, atti o documenti
"pubblici" (in particolare in quanto formati o
tenuti da uno o più soggetti pubblici), siano
sottoposti ad un regime giuridico di piena
conoscibilità da parte di chiunque, regime che
può
peraltro prevedere modalità o limiti temporali i
quali vanno rispettati anche in caso di
comunicazione o diffusione dei dati (art. 20,
comma 1, lett. b), legge n. 675/1996 )".
Non
basta quindi, per
poter considerare pubblico un indirizzo di
email, il fatto che tale indirizzo sia
conoscibile, in determinate circostanze, da
una pluralità di persone come può succedere
per un indirizzo pubblicato su Internet. Inoltre
non possono essere considerati pubblici neanche
gli indirizzi di email che vengono pubblicati
su forum o newsgroup. Al punto 3 della
premessa della stessa decisione il Garante infatti
stabilisce:
" E' parimenti
per un verso infondata e per un altro
ininfluente la tesi secondo cui, con la
partecipazione a forum e newsgroup, l'utente
"decide di pubblicare (cioè di rendere pubblico)
il proprio indirizzo di posta elettronica" ed "e
consapevole che quell'indirizzo, quel dato,
potrà esser letto ed acquisito da chiunque si
trovi "a passare" dalla pagina web interessata".
Va considerato infatti che la conoscenza di
fatto degli indirizzi che si realizza in tali
casi non può essere disgiunta dalla finalità per
cui essa avviene. Contrasta, pertanto, con i
principi di correttezza e finalità del
trattamento raccogliere i dati che singoli
utenti "lasciano" in un newgroup, forum, ecc.
solo per le finalità di specifica discussione su
determinati temi, hobbies, ecc., ed utilizzarli
per altri scopi che nulla hanno a che vedere
-anche indirettamente- con l'argomento per il
quale l'utente partecipa ad una discussione più
o meno "pubblica" ed indica il proprio recapito
e le proprie generalità (art. 9, comma 1, lett.
b), legge n. 675/1996 )."
Questo principio
rende pertanto non conformi alla legge
né la raccolta automatica di
indirizzi di email presenti su internet né la
loro creazione artificiosa, attività che si
possono realizzare oggi con appositi software.
Per poter inviare
quindi comunicazioni, di qualunque tipo, ad utenti
che abbiano pubblicato il proprio indirizzo su
internet occorre sempre il loro preventivo
consenso!