vai all'articolo:
Lo spamming con l'email è reato
Provvedimento generale
GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in
presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del
prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del
prof. Gaetano Rasi e del dr. Mauro Paissan,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
VISTI i reclami e le
segnalazioni pervenuti all’Autorità circa
l’indebito utilizzo della posta elettronica per
finalità promozionali e pubblicitarie;
VISTE le decisioni già adottate
dal Garante in materia e ritenuto necessario
adottare un provvedimento di carattere generale
sull’applicazione della disciplina in materia;
VISTI la legge
31 dicembre 1996, n. 675, il d.lg.
13 maggio 1998, n. 171 e le altre disposizioni
applicabili;
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTE le osservazioni formulate
dal segretario generale ai sensi del’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO:
1. I DISAGI DI NUMEROSI
UTENTI
Continuano a pervenire a questa Autorità
diverse centinaia di reclami e segnalazioni da
parte di utenti di reti telematiche e di
associazioni per la tutela dei diritti di utenti e
consumatori, che contestano la ricezione di
messaggi di posta elettronica per scopi
promozionali, pubblicitari, di informazione
commerciale o di vendita diretta, inviati senza
che gli interessati abbiano manifestato in
precedenza il proprio consenso informato.
Numerosi interessati espongono
anche ulteriori disagi derivanti dalla costante
ripetizione di analoghi messaggi da parte di uno
stesso mittente titolare del trattamento, dai vani
tentativi esperiti per ottenere sia la
cancellazione del proprio indirizzo di posta
elettronica presso i mittenti, sia l’interruzione
di altri messaggi. Altre segnalazioni riguardano
gli inconvenienti che derivano dalla ricezione di
e-mail anonime o prive dell’indicazione di un
indirizzo, oppure delle coordinate veritiere di un
reale mittente.
Nella prevalenza dei casi, agli
interessati non è stato previamente richiesto,
come dovuto, uno specifico consenso preceduto da
un’idonea informativa che illustri adeguatamente
le modalità e le caratteristiche dei messaggi.
In altri casi i messaggi sono
inviati da imprese -anche in questo caso senza
consenso- per promuovere, presso clienti, prodotti
o servizi analoghi a quelli forniti in un rapporto
contrattuale, oppure per offrire altri tipi di
prodotti o servizi distribuiti anche da terzi.
Il Garante ha fornito
assistenza a numerosi cittadini, indicando le
opportune modalità di tutela; ha poi attivamente
cooperato in sede comunitaria per l’adozione di
decisioni comuni alle autorità di garanzia dei
Paesi dell’Unione europea, pubblicate nel sito
Internet di quest’ultima e in quello del Garante
(www.garanteprivacy.it).
L’Autorità ha anche accolto
numerosi ricorsi (art.
29 legge n. 675/1996), a seguito dei quali
sono stati impartiti specifici divieti di
trattamento dei dati. Sono stati altresì avviati i
procedimenti per applicare le pertinenti sanzioni
amministrative e sono stati trasmessi gli atti
all’autorità giudiziaria penale nei casi in cui
erano configurabili reati.
Con la collaborazione di forze
di polizia, incaricate da questa Autorità di
svolgere i necessari controlli e di dare
esecuzione ai provvedimenti, sono stati eseguiti
in loco, presso fornitori di servizi ed altri
titolari di trattamento, vari provvedimenti di
sospensione temporanea di ogni operazione illecita
del trattamento dei dati personali da parte di
società risultate responsabili di attività svolte
in modo sistematico. Infine, sono stati eseguiti
accertamenti presso altri fornitori di servizi di
accesso ad Internet o ulteriori soggetti, per
verificare la rispondenza dei trattamenti di dati
alla normativa vigente.
A conclusione di queste
attività, il Garante ravvisa la necessità di
adottare un provvedimento di carattere generale
per indicare le misure che gli operatori del
settore devono adottare al fine di conformarsi
alla disciplina generale sull’uso dei dati
personali, specie nel settore delle comunicazioni
(in particolare, alla legge
31 dicembre 1996, n. 675, al decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e al decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185). L’Autorità
ritiene inoltre necessario inibire il trattamento
illecito di dati risultante da altre segnalazioni
il cui esame è stato riunito in un unico
procedimento, in particolare di quelle relative a
titolari di trattamento identificabili.
2. INVIO LECITO DI
POSTA ELETTRONICA PUBBLICITARIA
Gli indirizzi di posta elettronica recano
dati di carattere personale da trattare nel
rispetto della normativa in materia (art.
1, comma 1 lett. c), legge n. 675).
La loro utilizzazione per scopi
promozionali e pubblicitari è possibile solo se il
soggetto cui riferiscono i dati ha manifestato in
precedenza un consenso libero, specifico e
informato.
Il consenso è necessario anche
quando gli indirizzi sono formati ed utilizzati
automaticamente con un software senza l’intervento
di un operatore, o in mancanza di una previa
verifica della loro attuale attivazione o
dell’identità del destinatario del messaggio, e
anche quando gli indirizzi non sono registrati
dopo l’invio dei messaggi.
Questo assetto, basato su una
scelta dell’interessato c.d. di opt-in, è stato
ribadito nel 1998 (con il d.lg. n. 171) prima
ancora che una recente direttiva comunitaria lo
estendesse a tutti i Paesi dell’Unione europea (n.
2002/58/CE in fase di recepimento in Italia,
pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 201 del 31 luglio
2002).
Questa Autorità si è
pronunciata più volte in materia ribadendo che la
circostanza che gli indirizzi di posta elettronica
possano essere reperiti con una certa facilità in
Internet non comporta il diritto di utilizzarli
liberamente per inviare messaggi pubblicitari (cfr.,
ra l’altro, la decisione dell’11 gennaio 2001 - in
Bollettino del Garante n. 16).
In particolare, i dati dei singoli utenti che
prendono parte a gruppi di discussione in Internet
sono resi conoscibili in rete per le sole finalità
di partecipazione ad una determinata discussione e
non possono essere utilizzati per fini diversi
qualora manchi un consenso specifico (art.
9, comma 1, lettere a) e b), legge n. 675).
Ad analoga conclusione deve
pervenirsi per gli indirizzi di posta elettronica
compresi nella lista “anagrafica” degli abbonati
ad un Internet provider (qualora manchi, anche in
questo caso, un consenso libero e specifico),
oppure pubblicati su siti web di soggetti pubblici
per fini istituzionali.
Tali considerazioni valgono
anche con riferimento ai messaggi pubblicitari
inviati a gestori di siti web -anche di soggetti
privati- utilizzando gli indirizzi pubblicati
sugli stessi siti, o che sono reperibili
consultando gli elenchi dei soggetti che hanno
registrato i nomi a dominio. In quest’ultimo caso,
infatti, la conoscibilità in rete degli indirizzi
è volta a identificare il soggetto che è o appare
responsabile, sul piano tecnico o amministrativo,
di un nome a dominio o di altre funzioni rispetto
a servizi Internet (per la tutela di vari diritti
sul piano civile e penale, anche ai sensi della
legge n. 675) e non anche a rendere l’interessato
disponibile all’invio di messaggi pubblicitari).
In tutti questi casi,
l’utilizzo spesso massivo della posta elettronica
comporta una lesione ingiustificata dei diritti
dei destinatari, costretti ad impiegare diverso
tempo per mantenere un collegamento e per
ricevere, come pure per esaminare e selezionare,
tra i diversi messaggi ricevuti, quelli attesi o
ricevibili, nonché a sostenere i correlativi costi
per il collegamento telefonico (incrementati anche
da messaggi di dimensioni rilevanti che rallentano
tali operazioni), oppure ad adottare “filtri”, a
verificare più attentamente la presenza di virus,
o a cancellare rapidamente materiali inadatti a
minori specie in ambito domestico.
Il fenomeno interessa anche
piccole e grandi imprese destinatarie di un
elevato numero di messaggi, le quali devono farsi
carico di misure interne e di costi anche
organizzativi per contrastarlo.
Questo ingiustificato
riversamento sugli utenti dei costi pubblicitari
si verifica anche relativamente a messaggi inviati
da singole persone fisiche che, in vari casi
esaminati, non si limitano ad una comunicazione
episodica, ma intraprendono una comunicazione
sistematica per fini personali o, addirittura, una
diffusione di dati cui è applicabile la disciplina
in materia di protezione dei dati personali (art.
3 legge n. 675).
3. IL QUADRO GIURIDICO
SU INFORMATIVA E CONSENSO
La legge individua il contenuto
dell’informativa agli interessati, nonché i casi
in cui è necessario il consenso espresso
dell’interessato o è possibile prescinderne (artt. 10, 11, 12
e 20 legge
n. 675).
Al riguardo va nuovamente
rilevato che non può farsi a meno del consenso
ritenendo che i dati personali relativi
all’indirizzo di posta elettronica –e
all’indirizzo in particolare- siano “pubblici” in
quanto conoscibili da chiunque.
Le disposizioni normative che
si riferiscono a questo aspetto (artt.
12, comma 1, lett. c) e 20,
comma 1, lett. b) legge cit.) sono infatti
applicabili solo quando vi è un pubblico registro,
elenco, atto o documento conoscibile da chiunque
perché vi è una specifica disciplina che ne impone
la conoscibilità indifferenziata da parte del
pubblico, e non anche quando i dati personali sono
conoscibili da chiunque per mere circostanze di
fatto (si pensi, oltre ai casi già richiamati di
raccolta su siti web o di messaggi trasmessi su
newsgroup o su mailing list, agli indirizzi di
posta elettronica raccolti in rete tramite
appositi software o mediante comuni motori di
ricerca).
Il principio del consenso è
quindi già operante nel nostro ordinamento prima
ancora di essere affermato senza eccezioni su
scala europea, dalla menzionata direttiva n.
2002/58 in fase di recepimento, a tutta la posta
elettronica comunque inviata per fini di
commercializzazione diretta (si vedano in
particolare l’art. 13 e il considerando n. 40).
Il quadro evidenziato trova
conferma nella disciplina sulla protezione dei
consumatori nei contratti a distanza che, in
riferimento al rapporto sottostante ai fini del
quale si procede al trattamento di dati personali,
vieta ai fornitori l’impiego della posta
elettronica in mancanza del consenso preventivo
del consumatore, in relazione a determinati scopi
tra i quali rientrano anche quelli pubblicitari
(art. 10, comma 1, d.lg. 22 maggio 1999, n. 185).
Per gli aspetti relativi alla
protezione dei dati personali non devono essere
peraltro considerate le disposizioni del recente
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, sul
commercio elettronico, dichiarate in proposito
espressamente inapplicabili (art. 1, comma 2,
lett. b) d.lg. n. 70 cit.).
Il consenso, da documentare per
iscritto, deve essere manifestato liberamente, in
modo esplicito e in forma differenziata rispetto
alle diverse finalità e alle categorie di servizi
e prodotti offerti, prima dell’inoltro dei
messaggi (art.
11 legge n. 675).
Tale disciplina non può essere
elusa inviando una prima e-mail che, nel chiedere
un consenso abbia comunque un contenuto
promozionale oppure pubblicitario, oppure
riconoscendo solo un diritto di tipo c.d.
“opt-out” al fine di non ricevere più messaggi
dello tesso tenore.
Al contrario, è opportuna e va incoraggiata la
prassi di alcuni fornitori i quali, dopo aver
ottenuto realmente un valido consenso dei
destinatari, danno semplice conferma della sua
manifestazione, attraverso un messaggio volto
unicamente ad annunciare il successivo inoltro di
materiale pubblicitario. Tale prassi, se
utilizzata correttamente, consente tra l’altro di
verificare l’effettiva corrispondenza
dell’indirizzo di posta elettronica ai soggetti
che avevano espresso il consenso, nonché di
accertare il permanere di tale volontà.
L’insieme dei diritti
riconosciuti dalla legge agli utenti determina, in
caso di loro violazione, un trattamento illecito
dei dati che:
-
è già vietato direttamente dalla legge, senza
che sia necessario adottare uno specifico
provvedimento interdittivo del Garante
dell’autorità giudiziaria;- determina, a
seconda dei casi, l’applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie, in particolare per
-
omessa informativa od omessa notificazione (artt.
10,
34
e
39
legge n. 675; art. 12 d.lg. n. 185/1999);
-
comporta il rimborso delle spese e dei diritti
relativi al procedimento attivato da un
fondato ricorso al Garante, oppure da
un’azione dinanzi al giudice civile, come pure
il risarcimento dei danni, specie di tipo
patrimoniale, che derivino dai fatti illeciti
e siano comprovati dall’interessato in
relazione ai disagi sopra illustrati;
-
rende applicabile anche una sanzione penale
qualora il trattamento illecito dei dati sia
effettuato al fine di trarne per sé o per
altri un profitto o per arrecare ad altri un
danno, con la pena accessoria della
pubblicazione della sentenza di condanna (artt.
35 e
38
legge n. 675).
4. MESSAGGI PUBBLICITARI A PROPRI CLIENTI
Per effetto del recepimento della
direttiva 2002/58/CE sarà peraltro possibile
integrare, nel prossimo futuro, la disciplina
sopra illustrata, permettendo a talune società di
far conoscere a propri clienti prodotti o servizi
analoghi a quelli per i quali si è già stabilito
un rapporto, con i medesimi clienti, di vendita di
prodotti o servizi.
In tali casi, la società
titolare del trattamento (dopo aver informato
preventivamente e adeguatamente il cliente) potrà
procedere all’invio del messaggio pubblicitario,
offrendo però al cliente, in modo chiaro e
distinto (sia al momento della raccolta dei suoi
dati, sia in occasione di ciascun messaggio) il
diritto di rifiutare sin dall’inizio tale uso dei
dati o di obiettare, gratuitamente e in maniera
agevole, anche successivamente (art. 13, par. 2,
direttiva n. 2002/58/CE cit.)
5. MESSAGGI PER CONTO
TERZI E ACQUISTO DI BANCHE DATI
In alcuni casi portati all’attenzione del
Garante, l’invio di messaggi pubblicitari era
stato effettuato, per conto di terzi committenti,
da società specializzate che utilizzano indirizzi
di posta elettronica contenuti in proprie banche
dati.
Tali società, da considerarsi
“titolari” o contitolari del trattamento dei dati
a seconda del rapporto che si instaura con il
committente e delle modalità di concreta
utilizzazione dei dati, sono tenute a rispettare
le disposizioni in tema di informativa e specifico
consenso, anche per quanto riguarda l’eventuale
comunicazione di dati personali ai committenti
medesimi e le relative finalità.
Ciò comporta un quadro di
obblighi e possibili responsabilità anche penali
che gli operatori devono verificare con
attenzione, anche uando la società specializzata
incaricata sia stabilita fuori dell’Unione
europea.
Dall’esame dei reclami e delle segnalazioni
pervenuti al Garante è risultato, altresì, che
alcuni dei soggetti che hanno utilizzato la posta
elettronica per l’invio di messaggi pubblicitari
avevano acquisito da terzi le banche dati
contenenti gli indirizzi dei destinatari. In
questi casi, chi acquisisce la banca dati deve
accertare che ciascun interessato abbia
validamente acconsentito alla comunicazione del
proprio indirizzo di posta elettronica ed al suo
successivo utilizzo ai fini di invio di materiale
pubblicitario; al momento in cui registra i dati
deve poi inviare in ogni caso, a tutti gli
interessati, un messaggio di informativa che
precisi gli elementi indicati nell’art. 10 della
legge n. 675, comprensivi di un riferimento di
luogo -e non solo di posta elettronica- presso cui
l’interessato possa esercitare i diritti
riconosciuti dalla legge.
6. DIRITTI DEGLI
INTERESSATI
Indipendentemente dal rapporto esistente
tra i mittenti ed i destinatari dei messaggi, chi
detiene i dati deve assicurare in ogni caso agli
interessati la possibilità di far valere in ogni
momento i diritti riconosciuti dalla legge, i
quali sono spesso esercitati per conoscere da
quale fonte sono stati tratti i dati, o per far
interrompere gratuitamente la loro ulteriore
utilizzazione ai fini commerciali-pubblicitari,
oppure per far cancellare i dati trattati in
violazione di legge (art.
13, comma 1, lett. e), della legge).
Nel sito Internet del Garante è
riportato un modello-tipo per esercitare tali
diritti in maniera agevole, gratuitamente e senza
particolari formalità, anche verbalmente o
mediante posta elettronica, dimostrando la propria
identità (art. 17, comma 1, d.P.R. n. 501 del 31
marzo 1998). Tale modello è utilizzabile in luogo
di altri reperibili in reti telematiche che non
sono pienamente validi in quanto si riferiscono
anche ad aspetti non riconosciuti dall’art.
13 della legge n. 675 (ad esempio, chiedono il
rilascio di attestazioni o la copia di
autorizzazioni non previste).
I diritti vanno esercitati
sulla base di tale modello direttamente presso
l’indirizzo conoscibile del titolare o del
responsabile del trattamento, riservando solo ad
un’eventuale momento successivo l’instaurazione di
una procedura contenziosa dinanzi al Garante o
all’autorità giudiziaria.
Anche ai fini dell’esercizio di
tali diritti, deve ritenersi che l’invio anonimo
di messaggi pubblicitari senza l’indicazione di un
mittente identificabile concreti già oggi un
trattamento illecito di dati personali, a
prescindere da quanto dispone il citato d.lg. n.
70/2003 sul commercio elettronico (come si è
visto, fuori della materia della protezione dei
dati personali) e da quanto, in riferimento ai
dati personali, sarà previsto con il recepimento
della direttiva n. 2002/58/CE (la quale non
consente l’invio di messaggi pubblicitari quando
l’identità del mittente viene camuffata o
addirittura celata e quando non viene fornito un
indirizzo valido che consenta al destinatario di
richiedere la cessazione delle comunicazioni: art.
13, par. 4, dir. cit.).
I mittenti dei messaggi devono
quindi indicare già oggi, in modo chiaro, la fonte
di provenienza del messaggio, nonché il soggetto e
l’indirizzo –non solo di posta elettronica- presso
cui i destinatari possono esercitare i propri
diritti (si veda, in proposito, l’art. 10, comma
1, lett. f) della legge n. 675). Appare altresì
conforme al principio di correttezza indicare
nell’oggetto del messaggio la sua tipologia
pubblicitaria-commerciale (art.
9, comma 1, lett. a), legge n. 675).
7. ELENCHI DI POSSIBILI
DESTINATARI
L’eventuale elenco predisposto da
operatori, contenente i nominativi dei soggetti
che non hanno manifestato il consenso o che lo
hanno revocato (c.d. black list) non può essere
utilizzato per porre a carico degli interessati,
anche indirettamente, un onere di iscrizione
nell’elenco medesimo.
Come si è illustrato, il
consenso ha un connotato autorizzatorio “positivo”
in base al quale l’eventuale silenzio
dell’interessato omporta il diniego del consenso
eventualmente richiesto e non rileva come assenso
tacito all’invio dei messaggi.
Consta peraltro che alcuni operatori intendono
adottare la diversa prassi di redigere anche
tramite siti web appositi elenchi di persone che
hanno manifestato il consenso, distinti in base
alle diverse categorie di messaggi
commerciali-pubblicitari che gli interessati hanno
acconsentito a ricevere. Tale prassi, se
correttamente seguita, può rappresentare una
misura utile, sul piano organizzativo, per
garantire un più effettivo rispetto della volontà
espressa dai singoli. A tale riguardo, costituirà
una pratica utile quella di garantire agli
interessati la possibilità di inserire
direttamente il proprio nome nelle diverse liste o
di cancellarlo dalle stesse, magari attraverso
un’apposita pagina web, ferma restando l’esigenza
di identificarli.
8. E-MAIL PROVENIENTI
DALL’ESTERO
Ad alcuni messaggi, in quanto provenienti
dall’estero, non è applicabile la legge italiana
sulla protezione dei dati personali.
Ciò non comporta l’assoluta
mancanza di rimedi o tutela, potendo l’utente
chiedere una verifica da parte della competente
autorità nazionale di protezione dei dati
personali, ove istituita nel Paese eventualmente
individuabile dal messaggio.
In altri casi, come quelli
relativi alle leggi degli stati federali, l’invio
di messaggi pubblicitari di posta elettronica può
essere illecito in base alla legge di alcuni
stati, per cui è parimenti possibile, per gli
utenti, chiedere alle competenti autorità
pubbliche degli stati di valutare la
perseguibilità degli illeciti.
Va infine tenuto presente che
alcune e-mail indesiderate possono essere lo
strumento per commettere reati comuni (ad esempio
di truffa) che devono considerarsi commessi nel
territorio italiano quando, sebbene l’azione è
avvenuta all’estero, l’evento-reato che ne deriva
si è verificato in Italia.
Questa Autorità si riserva di
valutare la posizione dei singoli fornitori di
servizi i cui trattamenti sono stati oggetto di
segnalazione, anche alla luce dell’ulteriore
documentazione eventualmente pervenuta.
In questo quadro, con separati
provvedimenti relativi all’esame dei singoli
reclami e segnalazioni, si provvederà, oltre alle
eventuali trasmissioni di atti all’autorità
giudiziaria penale:
a) a contestare la violazione
amministrativa relativa agli obblighi di
informativa di cui all’art.
10 della legge 31 dicembre 1966, n. 675;
b) ad avviare il procedimento per l’applicazione
delle ulteriori sanzioni amministrative previste
dal d.lg. n. 185/1999;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL
GARANTE:
-
ai sensi dell’
art.
31, comma 1, lett. l) della legge 31 dicembre
1996, n. 675, vieta l’ulteriore
trattamento illecito di dati personali
realizzato a scopi di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per
il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale interattiva,
effettuato in violazione delle disposizioni
sopra richiamate da parte dei soggetti cui si
riferiscono le segnalazioni e i reclami
pervenuti;
-
Roma, 29 maggio 2003
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli