Inviare e-mail pubblicitarie
senza il consenso del destinatario è vietato dalla
legge. Se questa attività, specie se sistematica,
è effettuata a fini di profitto si viola anche una
norma penale e il fatto può essere denunciato
all’autorità giudiziaria. Sono previste varie
sanzioni e, nei casi più gravi, la reclusione. La
normativa sulla privacy non permette di utilizzare
indirizzi di posta elettronica per inviare
messaggi indesiderati a scopo promozionale o
pubblicitario anche quando si omette di indicare
in modo chiaro il mittente del messaggio e
l’indirizzo fisico presso il quale i destinatari
possono rivolgersi per chiedere che i propri dati
personali non vengano più usati.
Il Garante per la protezione
dei dati personali ha posto in chiara evidenza i
profili penali tornando ad occuparsi con un
provvedimento generale del fenomeno dello spamming,
cioè dell’invio massiccio ed indiscriminato di
messaggi pubblicitari non richiesti, che interessa
singoli utenti Internet e piccole e medie imprese
costrette a sopportare vari costi. Oltre a
rappresentare una fastidiosa intrusione, lo
spamming comporta infatti ingenti spese, in
termini di tempo, di costi di utilizzazione della
linea telefonica, di misure organizzative e
tecnologiche per contrastare virus, tentate
truffe, messaggi e immagini inadatti a minori,
riversando sugli utenti i costi di una pubblicità
a volte aggressiva e insistente.
Dopo una serie di interventi
mirati che hanno portato a sospendere l’attività
illecita di alcune aziende e persone fisiche e a
denunciarne talune all’autorità giudiziaria, e di
linee comuni concordate su scala europea, il
Garante ha adottato un nuovo provvedimento per
precisare vari aspetti legati all’invio in
Internet di e-mail promozionali o pubblicitarie,
anche alla luce del recepimento della recente
direttiva europea avvenuto con il Codice
in materia di protezione dei dati personali da
poco pubblicato decreto legislativo n. 196/2003,
in www.garanteprivacy.it).
Chi intende utilizzare le
e-mail per comunicazioni commerciali e
promozionali senza mettere in atto comportamenti
illeciti deve tenere presente che:
-
è necessario il consenso informato del
destinatario. Gli indirizzi e-mail recano dati
personali e il fatto che essi possano essere
reperiti facilmente su Internet non implica il
diritto di utilizzarli liberamente per
qualsiasi scopo, come per l’invio di messaggi
pubblicitari: in particolare, i dati di chi
partecipa a newsgroup, forum, chat, di chi è
inserito in una lista anagrafica di abbonati
ad un Internet provider o ad una newsletter, o
i dati pubblicati su siti web di soggetti
privati o di pubblici per fini istituzionali.
Gli indirizzi e-mail, insomma, non sono
“pubblici” nel senso corrente del termine;
-
il consenso è necessario anche quando gli
indirizzi e-mail sono formati ed utilizzati
automaticamente mediante un software, senza
verificare se essi siano effettivamente
attivati e a chi pervengano, e anche quando
non sono registrati dopo l’invio dei messaggi;
-
il consenso del destinatario deve essere
chiesto prima dell’invio e solo dopo averlo
informato chiaramente sugli scopi per i quali
i suoi dati personali verranno usati: vale
dunque la regole dell’opt-in, cioè del
accettazione preventiva di chi riceve le
e-mail, non del rifiuto a posteriori (opt-out);
-
non è ammesso l’invio anonimo di messaggi
pubblicitari, cioè senza l’indicazione della
fonte di provenienza del messaggio o di
coordinate veritiere. E’ comunque opportuno
indicare nell’oggetto del messaggio la sua
tipologia pubblicitaria o commerciale;
-
chi detiene i dati deve sempre assicurare agli
interessati la possibilità di far valere i
diritti riconosciuti dalla normativa sulla
privacy (revoca del consenso, richiesta di
conoscere la fonte dei dati, cancellazione dei
dati dall’archivio etc.);
-
chi acquista banche dati con indirizzi di
posta elettronica è tenuto ad accertare che
ciascuno degli interessati presenti nella
banca dati abbia effettivamente prestato il
proprio consenso all’invio di materiale
pubblicitario;
-
la formazione di appositi elenchi di chi
intende ricevere e-mail pubblicitarie o di chi
è contrario (le cosiddette “black list”) non
deve comportare oneri per gli interessati.
L’autorità ha disposto per
un’ampia serie di destinatari un ulteriore divieto
dell’attività, già illecita in base alla legge,
indicando alcune modalità per tutelare i diritti
degli interessati anche di fronte all’autorità
giudiziaria penale o in caso di e-mail provenienti
dall’estero.
Le sanzioni per chi viola le
disposizioni di legge vanno dalla “multa”, in
particolare per omessa informativa all’utente
(fino a 90mila euro); alla sanzione penale qualora
l’uso illecito dei dati sia stato effettuato al
fine di trarne per sé o per altri un profitto o
per arrecare ad altri un danno (reclusione da 6
mesi a 3 anni). E’ prevista anche la sanzione
accessoria della pubblicazione della pronuncia
penale di condanna o dell’ordinanza amministrativa
di ingiunzione.
Ulteriori conseguenze possono
riguardare l’eventuale risarcimento del danno e le
spese in controversia giudiziaria o
amministrativa.
Questo è il
provvedimento
del Garante
Roma 3 settembre 2003